IMU

Servizio attivo

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI istituendo la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con precisione dettagli legati al calcolo della imposta.

A chi è rivolto

I soggetti passivi dell'imposta sono:

  • i possessori di immobili (ad esclusione dell’abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7), terreni ed aree;
  • ai proprietari di abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  • i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • i genitori assegnatari della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  • i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Il presupposto dell’IMU [art. 1, comma 740, della legge n. 160 del 2019] è il possesso di:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

 

Come fare

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

Cosa serve

  • per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • documento di identità del richiedente;
  • elenco categorie e quota di possesso di tutti gli immobili a sè intestati; 

Cosa si ottiene

Il servizio consente di calcolare l'Imu dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

Tempi e scadenze

La generazione dell'F24 è immediata.  Il codice ente da specificare sul Modello F24, per il Comune di Quistello, è H143.

Costi

Scadenze: acconto martedì 16 giugno 2026 - saldo mercoledì 16 dicembre 2026

Aliquote IMU

Con DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 3 del 19.01.2026  sono state approvate le aliquote per l’anno 2026:

  • Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,6%
  • Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili (art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), legge n. 160/2019): SI
  • Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa categoria catastale D/10): 0,1%
  • Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa categoria D/10): 1,06%
  • Terreni agricoli: 1,06%
  • Altri fabbricati (diversi da abitazione principale e gruppo catastale D): 1,06%
  • Aree fabbricabili: 1,06%

 

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall’applicazione dell’agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione dell’immobile principale.

La dichiarazione IMU per l’anno fiscale 2026 dovrà essere presentata entro il 30/06/2027

 

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio IMU direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Casi particolari

Non è stata disposta ulteriore proroga dell’esenzione imu per gli immobili colpiti da sisma 2012, pertanto l’esenzione dall'applicazione dell'imu per gli immobili nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 2012 opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.  

I fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di inagibilità a causa del sisma del 2012, dall'anno 2024 versano l'IMU al 50% (inagibilità/inabitabilità) fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi

Esenzioni IMU:

  • immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
  • immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali - D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
  • immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
  • terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);
  • terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
  • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
  • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc...);
    immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
    gli immobili di proprietà della Santa Sede;
  • immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;

Riduzioni IMU 2026:

  • riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
  • riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

Ulteriori informazioni

Dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse da applicare in caso di ravvedimento operoso è pari al 1,6% annuo (MEF - Decreto del 10/12/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2025).


ALIQUOTE ANNI PRECEDENTI

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza Matteotti, 1 46026 Quistello (MN)

Telefono: 0376 627242
Email: tributi@comune.quistello.mn.it
PEC: comune.quistello@pec.regione.lombardia.it
Argomenti:

Pagina aggiornata il 22/04/2026

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