ANNO 2023

IMU - Imposta municipale unica

Descrizione

IMU - Imposta municipale unica

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Art. 1, comma 738.
A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).
La nuova IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1, commi 739 - 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2022 sono state approvate le aliquote per l’anno 2023:

Fattispecie ed Aliquota relativa

  • Abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7  art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 - 0,00%
  • Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 * Detrazioni: per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica - 0,6%
  • Fabbricati del gruppo catastale D art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 - 1,06%
  • Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 - 0,0%
  • Fabbricati rurali strumentali art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 - 0,1%
  • Altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 - 1,06%
  • Aree fabbricabili art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 - 1,06%
  • Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 - 1,06%


QUANDO SI PAGA - Scadenze di pagamento per l’anno 2022:

  • 16 giugno
  • 16 dicembre

Si ricorda infine che, chi non versa l’imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del "ravvedimento operoso"( regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/97, come modificato dal Decreto Legge n. 124/2019 - art. 10-bis), purché le violazioni non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

RISCOSSIONE COATTIVA - Il servizio riscossione coattiva è affidato in concessione a AREA S.r.l.

La riscossione coattiva è il procedimento con cui l’amministrazione esige il pagamento non avvenuto in via volontaria di tributi, sanzioni per violazioni al Codice della Strada o di altre entrate proprie del Comune.
L’ingiunzione costituisce atto amministrativo notificato contenente l’intimazione per il debitore di pagare, entro la scadenza, quanto dovuto. Il mancato pagamento comporta l’avvio delle procedure cautelari e/o esecutive finalizzate al recupero del credito, quali il fermo amministrativo e il pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi.
L’ingiunzione di pagamento notificata può essere pagata, entro il termine di scadenza, utilizzando il bollettino postale o il modello PagoPA fornito precompilato in allegato.
Qualora ricorrano condizioni di difficoltà economiche si può richiedere il pagamento dell’ingiunzione in forma rateizzata come previsto dal vigente Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
La richiesta deve essere redatta utilizzando la modulistica allegata all’ingiunzione dovrà essere presentata secondo le modalità in essa contenute, entro il termine per il pagamento dell’ingiunzione pena l’inammissibilità.

 

Ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento operoso consente ai contribuenti di sanare in autonomia posizioni debitorie nei confronti degli enti impositori.

I vari step previsti per il ravvedimento operoso possono così essere riassunti:

  • ravvedimento Sprint: esercitabile entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, con l'applicazione di una sanzione pari allo 0,1% giornaliero;
  • ravvedimento Breve: per versamenti eseguiti dal 15° giorno ma entro il 30°; in questo caso la sanzione è pari all'1,5%:
  • ravvedimento Intermedio: per versamenti eseguiti oltre il 30° giorno ma entro il 90°; la sanzione applicabile è pari all'1,67%;
  • ravvedimento Ordinario (entro un anno): per versamenti eseguti entro 1 anno o se prevista la dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa; la sanzione applicabile è pari al 3,75% (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%);

       RAVVEDIMENTO LUNGO:

  • ravvedimento Biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo o se non è prevista la dichiarazione due anni dall'omissione; la sanzione applicabile è pari al 4,29%;
  • ravvedimento Ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00%.

Il versamento deve includere, oltre alla sanzione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, calcolato con il criterio del “pro rata temporis”, ossia giorno per giorno.

A partire dal 1° gennaio 2023 il tasso di interesse legale passa all' 5,00% in ragione d'anno, stabilito con D.M. 13.12.2022 del MEF.

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Pagina aggiornata il 05/04/2024